| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
O. 20/02/2004 n. 3339ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 FEBBRAIO 2004 (GU n. 54 del 5-3-2004) Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3339). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; -Visto l'art. 20-bis del Decreto-Legge del 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2003, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; -Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; - Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il rinvio delle attività produttive, nonchè la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; -D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore regionale alla protezione civile della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309, assicura, anche con riferimento alle attività da porre in essere ai sensi delle ordinanze citate in premessa, il complessivo coordinamento a) delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003 b) delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione delle disposizioni impartite dal commissario delegato, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 e n. 3328 del 2003 c) della programmazione, individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonchè il ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati. 2. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede in particolare a) all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ove si procede alla delocalizzazione o alla rilocalizzazione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003 e dell'art. 9, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328/2003. L'Autorità di bacino è tenuta a recepire tale qualificazione nella redazione del piano per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, in Legge n. 267/1998 b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonchè alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei territori interessati dai dissesti idrogeologici, secondo i programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2003, n. 3328 c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili. 3. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 2, lettera a), il commissario delegato individua le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo soggetti a delocalizzazione o alla rilocalizzazione; nei successivi trenta giorni i comuni interessati provvedono, se necessario, all'individuazione delle aree per la ricostruzione delle unità immobiliari da delocalizzare o rilocalizzare. La deliberazione del comune, in relazione al contesto di particolare urgenza con riferimento a superiori esigenze di sicurezza, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. 4. Le unità immobiliari da rilocalizzare o delocalizzare sono demolite e sgomberate dal comune, con oneri a carico della gestione commissariale, a condizione che per l'erogazione del contributo il consenso da parte del proprietario, alla demolizione dell'immobile sia irrevocabile. 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. 6. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, può avvalersi dell'opera delle strutture regionali, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive ed indicazioni fornite dallo stesso commissario delegato, nonchè della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 7. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, nonchè per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato può avvalersi di un'unità operativa composta da sei membri di cui farà parte il commissario delegato con funzioni di presidente. 8. Con provvedimento da adottarsi da parte del medesimo commissario delegato, è costituita l'unità operativa e la sua durata nonchè il compenso spettante a ciascuno dei componenti, individuati tra esperti di elevata e comprovata professionalità nelle materie di interesse della presente ordinanza. 9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato è altresì autorizzato ad istituire, con apposito provvedimento, una commissione tecnico-consultiva, composta da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dal commissario delegato, di cui uno magistrato amministrativo o avvocato dello Stato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 10. Con il medesimo provvedimento, è altresì stabilita la durata del summenzionato comitato, le modalità di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonchè il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del Decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001. 11. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato. Art. 2. 1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi è convocata dallo stesso commissario delegato e delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 in deroga all'art. 17, comma 24 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato o i soggetti attuatori per gli interventi loro affidati, provvedono all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. Art. 3. 1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, il commissario delegato è autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a a) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari distrutte o per le quali è necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo sedime, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di ricostruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di euro 200.000,00 per ciascuna unità immobiliare distrutta o da demolire a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, comprensiva degli oneri di demolizione e di smaltimento b) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari danneggiate, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di riparazione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di Euro 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi c) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari già ubicate nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), soggette a delocalizzazione o rilocalizzazione nell'ambito dei comuni colpiti dall'evento alluvionale, per la costruzione o l'acquisto di altro immobile, sulla base delle spese documentate, ivi comprese quelle per l'acquisto dei terreni, determinati dalla stima dei costi di nuova costruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di Euro 250.000,00 per ciascuna unità immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|